STATUTO

Statuto

Statuto dell'associazione sportiva dilettantistica

Articolo 1 – Denominazione e sede

E' costituita in Corso Oceano Indiano s.n., Santa Croce Camerina (RG) una Associazione sportiva, ai sensi degli articoli 36 e seguenti del Codice Civile denominata "Circolo velico Kaucana associazione sportiva dilettantistica"

L'Associazione regola il proprio funzionamento in base alle norme del presente Statuto

Il guidone del Circolo è rappresentato da una vela arancio su due onde azzurre con sottostante la scritta CVK, il tutto su sfondo bianco.

Articolo 2 – Oggetto

1.     L'associazione è apolitica e non ha scopo di lucro. È pertanto vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili, avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, nel rispetto delle disposizioni dell'art. 8 del D. Lgs. 36/21 e successive modificazioni.

Essa, conseguito il riconoscimento ai fini sportivi, ha come oggetto principale lo sviluppo e la diffusione di attività sportive dilettantistiche connesse alla disciplina della vela, intese come mezzo di formazione psico-fisica e morale dei soci, mediante la gestione di  ogni forma di attività agonistica, ricreativa o di ogni altro tipo di attività motoria e non,  idonea a promuovere la conoscenza e la pratica della citata disciplina.

2.     Per il perseguimento e lo sviluppo delle proprie attività istituzionali, l'Associazione  potrà, tra l'altro, acquistare immobili, assumere mediante contratti di locazione o conce ione da parte di enti pubblici l'attività di gestione, conduzione, manutenzione ptdii1Ëia e straordinaria di impianti ed attrezzature sportive abilitate alla pratica della degli sport del mare, nonché svolgere attività didattica, di formazione, preparazione e assistenza, per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento della pratica sportiva della disciplina sopra indicata.

3. Al fine di perseguire l'oggetto sociale l'associazione potrà, con le medesime modalità elencate al punto precedente, praticare e promuovere la diffusione di qualsiasi disciplina sportiva dilettantistica riconosciuta dal CONI e dal CIP mediante l'affiliazione alle FSN, DSA e EPS riconosciuti dal Coni e dal CIP. L'associazione potrà, inoltre, praticare e promuovere anche ogni altra disciplina sportiva riconosciuta dal Ministero dello Sport e dal Dipartimento dello Sport.

4. L'associazione potrà esercitare anche attività diverse da quelle principali a condizione che abbiano carattere secondario e strumentale rispetto alle attività istituzionali secondo i criteri e i limiti previsti dall'art. 9 del D. Lgs. 36/21 e successive modificazioni e integrazioni.

A solo titolo esemplificativo, ma non esaustivo si indicano;

> Attività ricreative riservate a soci e tesserati, tra le quali la gestione di un punto ristoro;

> La promozione di attività sportiva, ricreativa, culturale e, in generale, l'attività svolta da associati o tesserati alle organizzazioni sportive di riferimento anche attraverso la partecipazione a manifestazioni fieristiche, lo svolgimento di azioni pubblicitarie, la predisposizione di cataloghi e qualsiasi altro mezzo di promozione ritenuto idoneo;

> Manifestazioni promozionali volte a valorizzare le attività sportive dell'associazione;

5. L'Associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'uguaglianza dei diritti di tutti gli associati anche ai fini dell'esercizio del diritto di voto in assemblea, dall'elettività delle cariche sociali; si deve avvalere prevalentemente di prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri aderenti e non può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo se non per assicurare il regolare funzionamento delle strutture o qualificare e specializzare le sue attività. 

Articolo 3 – Riconoscimenti ai fini sportivi e certificazione

1. Al fine di ottenere il riconoscimento a fini sportivi l'associazione potrà affiliarsi alle Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Associate e Enti di Promozione riconosciuti dal CONI e/o dal CIP, per le discipline sportive dagli stessi riconosciute, accettando incondizionatamente di conformarsi alle norme ed alle direttive del CONI, nonché agli statuti e ai regolamenti della Federazione Italiana Vela, del CIP ed a tutte le disposizioni statutarie e regolamentari delle FSN, DSA ed EPS, cui decide di affiliarsi, compresi quelli delle Federazioni Internazionali cui aderiscono gli organismi affilianti.

Si impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari che gli organi competenti delle FSN, DSA o EPS, cui è affiliata, dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività sportiva. Costituiscono parte integrante del presente statuto le norme degli statuti e dei regolamenti federali nella parte relativa all'organizzazione o alla gestione delle società affiliate.

Per le discipline riconosciute esclusivamente dal Dipartimento dello Sport provvederà ad inoltrare domanda di riconoscimento direttamente a quest'ultimo

L'associazione adotta le disposizioni emanate dagli Organismi Affilianti (FSN, DSA, EPS) per il contrasto alla violenza di genere ai sensi dell'art. 16 D. Lgs. 39/21

2. Al fine di certificare la propria natura dilettantistica per tutti gli effetti che l'ordinamento attribuisce a tale qualifica, l'associazione tramite l'affiliazione chiederà l'iscrizione nel Registro delle Attività Sportive Dilettantistiche.

3. L'Associazione s'impegna a garantire il diritto di voto dei propri atleti tesserati e tecnici nell'ambito delle assemblee di settore federali

Articolo 4 – Durata

L'Associazione ha durata illimitata. Lo scioglimento anticipato potrà essere deliberato solo dall'assemblea straordinaria degli associati.

Articolo 5 – Domanda di ammissione

1.   Possono far parte dell'Associazione in qualità di soci, solo le persone fisiche che abbiano raggiunto il diciottesimo anno di età che ne facciano richiesta, e successivamente all'approvazione da parte del Consiglio Direttivo, purché dotati di una irreprensibile condotta morale, civile e sportiva.

Ai fini sportivi per irreprensibile condotta deve intendersi a titolo esemplificativo e non limitativo una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato all'attività sportiva, con l'obbligo di astenersi da ogni forma d'illecito sportivo e da qualsivoglia indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e del prestigio dell'associazione, della Federazione Italiana Vela e dei suoi organi.

Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano.

2.   Tutti coloro i quali intendono far parte dell'Associazione dovranno redigere una domanda su apposito modulo e sottoscrivere per accettazione il codice di comportamento etico sportivo della FIV.

3.   Le quote associative, sia di ingresso che annuale, in nessun caso possono essere restituite ai soci, rivalutate né trasferite a terzi.

Articolo 6 – Soci e diritti dei soci

1. L'associazione adotta i principi di democraticità e garantisce la piena uguaglianza dei diritti a tutti i soci anche ai fini dell'esercizio del diritto di voto in assemblea e della elettività alle cariche sociali. Non è possibile alcuna differenza tra i soci, anche qualora venissero istituite categorie diverse per attribuire qualifiche particolari quali ad esempio: socio fondatore, socio sportivo, etc.

I soci hanno diritto a:

a) Partecipare alla vita associativa;

b) Esercitare il proprio voto durante le assemblee ordinarie e straordinarie, qualunque sia l'ordine del giorno. Ogni socio ha diritto ad esprimere un solo voto.

c) Candidarsi alle cariche elettive previste dallo statuto;

d) Frequentare la sede sociale e ogni altra struttura dell'associazione; di voto nelle assemblee viene acquisito dal socio decorsi 90 giorni dalla data della  delibera di ammissione del Consiglio Direttivo.

f) I soci non in regola con il versamento delle quote associative e quelli destinatari di provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione alla data di svolgimento dell'assemblea, ordinaria o straordinaria dei soci, non possono partecipare all'assemblea né esercitare il diritto di voto.

2. L' Associazione si compone delle seguenti categorie di soci:

a)     Soci ordinari;

b)     Soci benemeriti;

c)      Soci onorari;

d)      Soci atleti.

a) Sono soci ordinari i maggiorenni di ambo i sessi, italiani e stranieri la cui domanda di ammissione, contenente l'accettazione delle norme statutarie, sia stata accolta dal Consiglio Direttivo. Essi sono tenuti al pagamento di una quota di ammissione e della quota sociale.

b) Sono soci benemeriti i soci ordinari nominati dall'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo, per particolari meriti acquisiti nei confronti della Associazione. I soci benemeriti sono esonerati dal pagamento della quota sociale e godono degli stessi diritti dei soci ordinari.

c)  Sono soci onorari quelle persone che per speciali benemerenze verso il territorio, la società e la Nazione, si siano rese degne e meritevoli di essere chiamate a far parte dell'Associazione. Il Consiglio Direttivo su proposta del Presidente può nominare soci onorari per la durata di un anno. L'Assemblea Generale dei soci su proposta del Consiglio Direttivo può nominare soci onorari a vita. I soci onorari sono esonerati dal pagamento della tassa di ammissione nonché della quota sociale ma devono pagare tutti a i servizi; essi godono degli stessi diritti dei soci ordinari.

d) sono soci atleti i giovani di ambo i sessi maggiorenni, che svolgono un'attività sportiva a livello agonistico per i colori sociali e che siano stati nominati tali dal Consiglio Direttivo su proposta del Direttore Sportivo.

3. Tutti i soci godono al momento dell'ammissione del diritto di partecipazione nelle assemblee sociali nonché dell'elettorato attivo e passivo.

4. Al socio è altresì riconosciuto il diritto a ricoprire cariche sociali all'interno dell'associazione nel rispetto tassativo dei requisiti richiesti.

5. La qualifica di socio dà diritto a frequentare le iniziative indette dal Consiglio Direttivo e la sede sociale, secondo le modalità stabilite nell'apposito regolamento.

6. Al socio è riconosciuto il diritto di far frequentare i locali sociali ai propri familiari, al convivente nelle coppie di fatto oltre che ad ospiti occasionali, secondo le modalità stabilite nell'apposito regolamento.

Articolo 7 – Decadenza dei soci

I soci cessano di appartenere all'associazione nei seguenti casi:

1.     Dimissione volontaria.

2.     Morosità protrattasi per oltre dodici mesi dalla scadenza del versamento richiesto della quota associativa.

3.     Radiazione deliberata dal Collegio dei Probiviri, se eletto, su proposta della maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo, verso il socio che commetta azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'associazione, o che, con la sua condotta, costituisca ostacolo al buon andamento del sodalizio.

4.     Scioglimento dell'associazione ai sensi dell'art. 29 del presente statuto.

L'associato radiato non può essere più ammesso e non ha diritto a restituzione della quota associativa annuale, né parziale né totale.

Articolo 78– Organi sociali

Gli organi sociali sono:

a) l'Assemblea generale dei soci;

b) il Consiglio Direttivo;

c) il Presidente;

d) il Collegio dei Revisori dei Conti;

e) il Collegio dei Probiviri;

Articolo 9 – Funzionamento dell'assemblea

1. L'assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie.

Quando è regolarmente convocata e costituita rappresenta l'universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.

2. La convocazione dell'assemblea potrà essere richiesta al Consiglio Direttivo:

a) dal Collegio dei Revisori dei Conti, se eletto, o da almeno un decimo degli associati.

b) almeno la metà più uno dei componenti il Consiglio Direttivo.

3. L'assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell'Associazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati.

4. Le assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente o da una delle persone legittimamente intervenute all'Assemblea ed eletta dalla maggioranza dei presenti.

5. L'assemblea nomina un segretario e, se necessario, due scrutatori. Nella assemblea con funzione elettiva in ordine alla designazione delle cariche sociali, è fatto divieto di nominare tra i soggetti con funzioni di scrutatori, i candidati alle stesse.

6. L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'assemblea sia redatto da un notaio.

7. Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.

8. Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente della stessa, dal segretario e, se nominati, dai due scrutatori. Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo a garantirne la massima diffusione.

Articolo 10 – Diritti di partecipazione

1. Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell'Associazione i soli associati in regola con il versamento della quota annua e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione. Il Consiglio Direttivo delibererà l'elenco degli associati aventi diritto di voto. Contro tale decisione è ammesso appello all'Assemblea da presentarsi prima dello svolgimento della stessa.

2. Ciascun socio può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un altro associato.

Articolo 11 - Assemblea Ordinaria

1. La convocazione dell'Assemblea Ordinaria avverrà minimo otto giorni prima della data fissata per la stessa, mediante affissione di avviso nella sede dell'associazione, pubblicazione sul suo sito web e contestuale comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria o elettronica. Nella convocazione dell'assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

2. L'assemblea deve essere indetta a cura del Consiglio Direttivo e convocata dal Presidente, almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio consuntivo e per l'esame del bilancio preventivo.

3. L'Assemblea Ordinaria:

a)   approva il rendiconto economico e finanziario;

b)   procede alla nomina del Presidente, all'elezione dei membri del Consiglio Direttivo ed eventualmente dei membri del Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Probiviri;

c)    delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione dell'Associazione riservati alla sua competenza dal presente statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo;

d)   approva il regolamento interno.

Articolo 12 – Validità assembleare

1. L'Assemblea Ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti.

2. L'Assemblea Straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti due terzi degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

3. Trascorsa un'ora dalla prima convocazione tanto l'Assemblea Ordinaria che l'Assemblea Straordinaria saranno validamente costituite qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibereranno a maggioranza dei presenti. Ai sensi dell'articolo 21 del Codice Civile per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i 3/4 degli associati.

Articolo 13 – Assemblea straordinaria

1. L'Assemblea Straordinaria deve essere convocata dal consiglio direttivo almeno 15 giorni prima dell'adunanza mediante affissione di avviso nella sede dell'associazione, pubblicazione sul suo sito web e contestuale comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria o elettronica. Nella convocazione dell'assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

2. L'Assemblea Straordinaria delibera sulle seguenti materie: approvazione e modificazione dello statuto sociale; atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari, designazione e sostituzione degli organi sociali elettivi qualora la decadenza di questi ultimi sia tale da compromettere il funzionamento e la gestione dell'Associazione, scioglimento dell'Associazione e modalità di liquidazione, ricorsi dei soci avverso provvedimenti disciplinari adottati nei loro confronti.

Articolo 14 – Consiglio direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è composto da un numero variabile da cinque a sette componenti, determinato, di volta in volta, dall'assemblea dei soci ed eletti, compreso il Presidente, dall'assemblea stessa. Il Consiglio Direttivo nel proprio ambito nomina il vicepresidente ed il segretario. Il Consiglio direttivo rimane in carica quattro anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. Le deliberazioni verranno adottate a maggioranza. ln caso di parità prevarrà il voto del Presidente.

2. Il Consiglio Direttivo è composto, da soci con anzianità minima di anni 3 continuativi. Possono ricoprire cariche sociali i soli soci regolarmente tesserati alla FIV in regola con il pagamento delle quote associative che siano maggiorenni, non ricoprano cariche sociali in altre società ed associazioni sportive dilettantistiche affiliate alla medesima FSN, DSA, EPS, non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi e non siano stati assoggettati da parte del CONI o di una qualsiasi delle altre federazioni sportive nazionali; discipline associate o enti di promozione sportiva ad esso aderenti a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi superiori ad un anno.

3. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

4. ln caso di parità il voto del Presidente è determinante.

5. Le deliberazioni del consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario. Lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo atte a garantirne la massima diffusione.

Articolo 15 – Dimissioni

1. Nel caso che per qualsiasi ragione, durante il corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri che non superino la metà del consiglio, si provvederà alla integrazione nella prima assemblea utile dove si procederà alle votazioni per surrogare i mancanti. I consiglieri surrogati resteranno in carica fino alla scadenza naturale dei consiglieri sostituiti.

2. Nel caso di dimissioni della maggioranza dei componenti il Consiglio Direttivo ed il Presidente dovranno considerarsi decaduti e quindi il Presidente dovrà convocare immediatamente e senza ritardo l'Assemblea Ordinaria per la nomina del nuovo Consiglio Direttivo e del nuovo Presidente.

3. Nel caso di dimissioni del Presidente il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi decaduto e non più in carica e dovrà essere convocata immediatamente e senza ritardo l'assemblea ordinaria per la nomina del nuovo Consiglio Direttivo e del nuovo Presidente. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dell'amministrazione ordinaria dell'associazione, le funzioni saranno svolte dal Consiglio Direttivo in regime di prorogatio.

Articolo 16 – Convocazione Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei consiglieri, senza formalità. Il Consiglio Direttivo, in relazione a particolari argomenti può invitare a partecipare alle sedute soggetti competenti e titolati o soci.

Articolo 17 – Compiti del Consiglio Direttivo

Sono compiti del Consiglio Direttivo:

a.  deliberare sulle domande di ammissione dei soci;

b.  redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo da sottoporre all' assemblea;

c.   fissare le date delle assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta all'anno e convocare l'assemblea straordinaria nel rispetto dei quorum di cui all'art. 9 comma 2;

d.  redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea degli associati;

e.  proporre i provvedimenti di radiazione verso i soci qualora si dovessero rendere necessari;

f.    attuare le finalità previste dallo Statuto e le decisioni dell'Assemblea dei soci.

g.  costituire le Commissioni Tecniche preposte alle attività sportive, sociali e ricreative dell'Associazione.

Articolo 18 – Il Presidente

La carica di Presidente può essere ricoperta solo dai soci con anzianità minima di iscrizione nel libro dei soci di almeno cinque anni continuativi.

Il Presidente, al quale è attribuita la rappresentanza legale dell'Associazione, la dirige e ne controlla il funzionamento nel rispetto dell'autonomia e delle competenze degli altri organi sociali.

Articolo 19 – Il Vicepresidente

Il vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato.

Articolo 20 – Il Segretario

Il Segretario dà esecuzioni alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza e come tesoriere cura l'amministrazione dell'associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo può tuttavia affidare ad altro Consigliere la funzione di tesoriere.

Articolo 21 – Collegio dei Revisori dei conti

Il Collegio dei revisori dei conti viene eletto dall'Assemblea ed è composto da tre membri effettivi e due supplenti, anche fra i non soci, resta in carica quattro anni ed elegge al proprio interno il Presidente.

Il Collegio dei Revisori dei Conti deve controllare l'amministrazione dell'associazione, la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili e vigilare sul rispetto dello Statuto.

Partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo e alle Assemblee, senza diritto di voto, ove presenta la propria relazione annuale in tema di bilancio consuntivo.

Articolo 22 – Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri è costituito da tre membri effettivi e due supplenti scelti dall'Assemblea, tra I soci benemeriti e ordinari, con anzianità di appartenenza alla associazione di almeno un decennio e avuto riguardo alle particolari qualità morali che si addicono alle funzioni cui vengono preposti.

Il Collegio dura in carica quattro anni e i suoi membri sono rieleggibili.

Il Collegio dei Probiviri decide, su parere consultivo del Consiglio Direttivo, i provvedimenti disciplinari a carico dei soci, adottando in relazione alla gravità le seguenti sanzioni:

a)    ammonizione;

b)    deplorazione;

c)     sospensione fino ad un massimo di dodici mesi;

d)     radiazione.

Avverso i provvedimenti del Collegio dei Probiviri è ammesso reclamo all'Assemblea Straordinaria dei Soci da proporre entro trenta giorni dalla comunicazione. L'Assemblea decide a scrutinio segreto. Le decisioni dell'Assemblea non possono essere impugnate avanti l'Autorità Giudiziaria. Qualora il Collegio dei Probiviri non sia stato eletto i poteri e le funzioni dello stesso sono assunti dal Consiglio Direttivo.

Articolo 23 – Efficacia dei provvedimenti

I provvedimenti adottati dagli organi dell'Associazione hanno piena e definitiva efficacia nei confronti dei soci. Qualsiasi controversia che insorga tra l'Associazione e i soci o tra i soci stessi, correlata alla attività sociale o anche di natura patrimoniale, potrà essere sottoposta al Collegio dei Probiviri, costituito secondo le regole di cui all'art. 21 o ad un Collegio arbitrale costituito secondo le regole previste dalla Federazione Italiana Vela.

L'inosservanza di dette disposizioni costituisce illecito disciplinare.

Articolo 24 – Pubblicità e trasparenza degli atti sociali

Deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all' attività dell'Associazione, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali. Tali documenti sociali, conservati presso la sede sociale, devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione

Articolo 25 – Il rendiconto                                               

1.   Il consiglio direttivo redige il bilancio dell'associazione, sia preventivo che consuntivo da sottoporre all'approvazione assembleare. Il bilancio consuntivo deve informare circa la complessiva situazione economico-finanziaria dell'associazione.

2.   Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria della Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati.

3.   Insieme alla convocazione dell'Assemblea Ordinaria che riporta all'ordine del giorno l'approvazione del bilancio, deve essere messo a disposizione di tutti gli associati, copia del bilancio stesso.

Articolo 26 – Anno sociale

L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1^ gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno.

Articolo 27 – Patrimonio

Il patrimonio dell'associazione è costituito dalle entrate delle quote associative, determinate annualmente dal Consiglio Direttivo, dai beni acquistati o pervenuti comunque da privati o enti, dalle contribuzioni o donazioni di soci, privati od enti, dalle entrate commerciali connesse all'attività istituzionale, dalle sponsorizzazioni, dalle eventuali sovvenzioni del CONI, delle Federazioni sportive o di altri enti, dai premi e dai trofei vinti.

Articolo 28 – Sezioni

L'Assemblea, nella sessione ordinaria, potrà costituire delle sezioni nei luoghi che riterrà più opportuni al fine di meglio raggiungere gli scopi sociali.

Articolo 29 – Scioglimento

1.   Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea Generale dei soci, convocata in seduta straordinaria e validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 degli associati aventi diritto di voto, con l'approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno  3/4 dei soci esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe. Così pure la richiesta dell'assemblea generale straordinaria da parte dei soci aventi per oggetto lo scioglimento dell'Associazione deve essere presentata da almeno 3/4 dei soci con diritto di voto, con l'esclusione delle deleghe.

2.   L'assemblea, all'atto di scioglimento dell'Associazione, delibererà, sentita l'autorità preposta, in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'Associazione.

3.   La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altra associazione che persegua finalità sportive, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 30 – Rappresentanti degli atleti e dei tecnici

Il Presidente con cadenza annuale, o comunque coerente con le norme federali delle Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Associate, Enti di Promozione cui l'associazione risulta affiliata, convoca e presiede riunioni degli atleti/e tesserati e dei tecnici maggiorenni - per l'individuazione, tramite elezione od altri metodi di espressione democratica, del rappresentante atleti/e e del rappresentante tecnici che hanno diritto di voto nelle assemblee federali. I rappresentanti così individuati esercitano tutti i diritti loro riconosciuti dall'ordinamento sportivo. Il Presidente custodisce i verbali delle suddette riunioni e ne cura la trasmissione all'Organismo Affiliante, per il costante aggiornamento degli atti federali.

Articolo 31 – Prestazioni di lavoro e Volontari

L'associazione potrà avvalersi per l'espletamento delle proprie attività sportive di volontari o di lavoratori sportivi ai sensi del Titolo V-Capo I del D. Lgs. 36/21, nonché di lavoratori autonomi o subordinati per le mansioni non contemplate dal predetto decreto.

Articolo 32 – Devoluzione del patrimonio

ln caso di estinzione dell'associazione il patrimonio residuo dopo la liquidazione dovrà essere devoluto a fini sportivi, secondo la delibera dell'assemblea che decide lo scioglimento, ad una associazione sportiva dilettantistica o a società sportiva dilettantistica senza scopo di lucro iscritta sia al Registro delle Associazioni Sportive Dilettantistiche che al RUNTS, avente sede nella medesima provincia della associazione.

Articolo 33 – Clausola compromissoria

Tutte le controversie insorgenti tra l'associazione ed i soci e tra i soci medesimi potranno essere devolute alla competenza di un Collegio arbitrale costituito secondo le regole previste dagli Organismi cui l'associazione aderisce.

ln tutti i casi in cui, per qualsivoglia motivo, non fosse possibile comporre il Collegio arbitrale secondo le' indicazioni dell'Organismo cui l'associazione aderisce, questo sarà composto da n. 3 (tre) arbitri, due dei quali nominati dalle parti, ed il terzo, con funzioni di Presidente, dagli arbitri così designati, o, in difetto, dal Presidente del Tribunale di Ragusa.

La parte che vorrà sottoporre la questione al Collegio arbitrale dovrà comunicarlo all'altra con lettera raccomandata A.R. da inviarsi entro il termine perentorio di 20 giorni dalla data dell'evento originante la controversia, ovvero dalla data in cui la parte che ritiene di aver subito il pregiudizio ne sia venuta a conoscenza, indicando pure il nominativo del proprio arbitro.

L'arbitrato avrà si terrà nella sede dell'Associazione e il Collegio giudicherà ed adotterà il lodo con la massima libertà di forma dovendosi considerare ad ogni effetto come irrituale. Ogni qualvolta ciò sia compatibile dovrà essere adottata, al posto di quella sopra descritta, la procedura arbitrale prevista dalla Federazione od Ente di riferimento.

Articolo 34 – Norma di rinvio

Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del D. Lgs. 36/21, in subordine le norme dello statuto e dei regolamenti dell'Organismo cui l'associazione aderisce e quelle del Codice Civile.

Il presente Statuto sostituisce o annulla ogni altro precedente statuto dell'associazione nonché ogni altra norma regolamentare della associazione in contrasto con esso.



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